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Nella causa incardinata presso il Tribunale di Milano per richiedere il risarcimento dei danni subiti dal cartello attuato dalle case costruttrici di camion, è stata emessa sentenza parziale sui due punti cardine delle difese avanzate dalle convenute. La sentenza, infatti, rigetta le eccezioni di avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento e sulla non vincolatività della decisione della Commissione di condanna delle case costruttrici.Quanto alla prescrizione, le case costruttrici avanzavano l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento asserendo che per il calcolo dell’avvenuta prescrizione (cinque anni) bisognava considerare la data del gennaio 2011, periodo in cui è stata diffusa la notizia dell’avvio del procedimento da parte della Commissione, e quindi, a loro dire, data a partire dalla quale chiunque avrebbe potuto avere un’adeguata e completa conoscenza della specifica violazione antitrust. I giudici del Tribunale di Milano, però, correttamente hanno evidenziato come gli articoli di stampa sui quali si riportava la notizia dell’inizio dell’indagine verso le case costruttrici non fornivano alcuna affidabile e completa conoscenza dei fatti dannosi. Tali articoli non erano latro che meri comunicati stampa generici che non riportavano con precisione i fatti e le violazioni avvenute. Quanto al secondo punto, invece, le case costruttrici negavano la vincolatività della decisione della commissione in quanto la stessa era frutto di una procedura di settlement non vincolante per il giudice del risarcimento. Come conseguenza di ciò, le case costruttrici hanno evocato anche una violazione dei diritti di difesa tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, rinviando, pertanto, alla Corte di Giustizia per una valutazione sul punto. Anche verso tale eccezione, il Collegio del Tribunale di Milano si è correttamente espresso precisando che l’istituto della transazione o “settlement” è una procedura semplificata che consente alle imprese coinvolte di giungere ad un accordo per una definizione più celere del procedimento. Tale procedimento, conduce poi all’adozione della decisione da parte della Commissione Europea mettendo le parti in condizione di esprimere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegate dalla Commissione durante l’intera procedura amministrativa. Pertanto, emerge chiaramente come tale procedimento assicuri alle imprese convenute l’esercizio del diritto di difesa e la parte che presenta la proposta di transazione compie, dunque, una scelta consapevole con la quale riconosce espressamente la sua responsabilità.Con tale sentenza si pone un tassello fondamentale per l’affermazione del diritto al risarcimento delle imprese che hanno acquistato autocarri durante il periodo in cui operava il cartello, in quanto ha eliminato i due pilastri fondanti le difese delle case costruttrici. Il prossimo passo sarà quello della quantificazione del danno, che rappresenta la questione più complessa delle cause risarcitorie contro i cartelli e per cui è necessaria l’assistenza di esperti economisti, che presentino al consulente tecnico d’ufficio, cui i giudici devolvono la quantificazione del danno, i dati e le analisi dimostrative degli effetti dei cartelli. ALI ha organizzato, unitamente alle associazioni di categoria CNA e ASSOPETROLI, un’azione legale volta a far ottenere agli autotrasportatori senza alcun costo anticipato il risarcimento dei danni subiti a causa del Cartello dei costruttori di autocarri. All’azione organizzata da ALI hanno aderito 3.000 imprese con 15.000 mezzi per un valore complessivo superiore al miliardo di euro. Per ulteriori informazioni sull’azione e sulle modalità di adesione invitiamo le persone e le imprese interessate a contattarci.
© fonte studio Legale Scoccini & Associati
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